Approfondimento Permessi Per Assistenza Figli O Altri Familiari

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La Legge 183/2010 ha abrogato le condizioni di “continuità ed esclusività fissate nel caso in cui i permessi fossero richiesti per l’assistenza a parenti ed affini con i quali non vi sia la convivenza, consentendo quindi la fruizione dei permessi anche quando il familiare abiti distante.

Al lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km[1] rispetto a quello di residenza del lavoratore, potrà essere richiesta documentazione (titoli di viaggio o altra documentazione idonea[2]) attestante il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico dell’INPS ed è anticipato dall’azienda), e sono interamente coperti da contribuzione pensionistica figurativa[3].  Possono essere collegati a ferie, altri permessi o aspettative.

Un parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi non possono recare discriminazioni normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13amensilità ed altre mensilità aggiuntive.

Assistenza figli minorenni con handicap

La legge prevede differenti permessi in base all’età del figlio assistito.

Per i figli fino a 3 anni di età, il genitore ha diritto a:

  • prolungamento del congedo parentale con una indennità pari al 30% della retribuzione

                                           in alternativa

  • 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti;

                                          in alternativa

  • 2 ore di permesso giornaliere retribuite (un’ora se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle sei ore)[4].

Per i figli oltre 3 anni e fino a 12 anni di età, il genitore ha diritto a:

  • prolungamento del congedo parentale[5] con una indennità pari al 30% della retribuzione

                                                      in alternativa

  • 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti;          

Per i figli oltre 12 anni e fino a 18 anni di età, il genitore ha diritto a:

  • 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti.          

Se nella famiglia ci sono più disabili gravi con più di tre anni d’età, il genitore lavoratore che dà assistenza può cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite massimo di tre giorni per soggetto. Si devono presentare tante domande quanti sono i figli disabili gravi[6].

Condizioni di fruibilità dei genitori

Permessi e prolungamento del congedo parentale sono utilizzabili dal genitore che lavora anche quando l’altro non lavora o non ne ha diritto (casalinga, lavoro autonomo, disoccupato ecc.).

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, permessi e congedo si devono fruire in maniera alternativa[7]: è possibile che un genitore utilizzi il prolungamento del congedo parentale e l’altro usufruisca dei permessi orari, mentre non è ammesso che lo stesso genitore utilizzi congedo e permessi. L’alternatività nell’uso dei permessi va anche intesa nel senso del monte mensile: è possibile che entrambi i genitori usino contemporaneamente un giorno o mezza giornata di permesso purché il monte complessivo rimanga invariato (tre giorni interi o sei mezze giornate).

I genitori, se entrambi lavoratori dipendenti, possono usufruire dei permessi anche quando il figlio minore disabile vive con un altro familiare non lavoratore in grado di assisterlo.

Assistenza figli maggiorenni, coniuge, altri familiari con handicap

I genitori, il coniuge, il parente o l’affine entro il 2° grado[8], che assistono una persona handicappata in situazione di gravità[9], hanno diritto ad utilizzare tre giorni di permessi retribuiti mensili frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili nei mesi successivi.

Con la sentenza della Corte Costituzionale depositata il 23 settembre 2016 anche i conviventi more uxorio sono stati inseriti tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi L104 in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.[10]

Il permesso può essere esteso ai parenti e agli affini fino al 3° grado solo se il coniuge o i genitori (anche solo uno di loro) del disabile:

  • abbiano compiuto 65 anni di età;
  • siano affetti a loro volta da patologie invalidanti;
  • siano deceduti;
  • siano di fatto mancanti (es. celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione, abbandono certificato dalle autorità).

[1] Percorso più corto tra i due indirizzi determinato con www.viamichelin.it
[2] Dovrà essere, di massima, preferito l’uso di mezzi pubblici (treni, autobus, ecc.); nell’ipotesi dell’impossibilità di utilizzo di mezzi pubblici sarà necessario presentare documentazione comprovante il luogo di residenza del familiare assistito (ricevuta del pedaggio autostradale o, se non vi è percorso autostradale, certificato del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata per visite/esami). Circ. Inps n. 32 del 6/3/2012.
[3] I contributi figurativi sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa a “causa di forza maggiore” prevista dalla legge o ha percepito un’indennità a carico  dell’Inps (es permessi legge 104/92, congedo per maternità, congedo parentale, servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.).
[4] E’ possibile la fruizione contemporanea da parte di un genitore dei permessi orari per l’assistenza di un figlio disabile da 0 a 3 anni con i permessi di allattamento per un altro figlio. Vi è invece incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi di allattamento per il medesimo figlio portatore di handicap, salvo il caso in cui il dirigente medico legale Inps attesti che le cure al figlio disabile non possono essere garantite durante le due ore di allattamento. Per approfondire la normativa sui permessi di allattamento consulta la nostra guida maternità e paternità (click qui).
[5] D.Lgs. 80 del 15/6/2015 in attuazione dell’Art. 1, commi 8 e 9 Legge Delega n. 183/2014 (Iobs Act). La novità al momento riguarda i periodi fruiti entro il 2015.
[6] Circolare INPS n. 80/95. Naturalmente entrambi i genitori possono avere i giorni di permesso se decidono di assistere ognuno un figlio.
[7] Occorre la certificazione dell’altro datore di lavoro o un’autodichiarazione all’atto della richiesta.
[8] I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è compreso, tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il primo grado non c’è (sono parenti di 1° grado i genitori e figli; sono parenti di 2° grado i nonni, fratelli, sorelle, nipoti; sono parenti di 3° grado gli zii, nipoti ex fratre, bisnonni e pronipoti). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo (sono affini di 1° grado suocero/a, nuova, genero; sono affini di 2°grado i cognati; sono affini di 3° grado gli zii acquisiti e i nipoti acquisiti).
[9] Compresi i disabili che lavorano e usufruiscano dei permessi previsti (3 giorni o 2 ore giornaliere), a condizione che abbiano effettiva necessità e che nel nucleo familiare non sia presente un’altra persona che può fornire assistenza.
[10] Sentenza della Corte Costituzionale nr 213/2016