Approfondimento La Contribuzione

go_back

Il diritto e la misura delle pensioni dipendono dall’anzianità contributiva, cioè dalla consistenza della posizione assicurativa individuale.

Le posizioni assicurative sono costituite da diversi tipi di contribuzione:

  • contributi obbligatori
  • contributi figurativi
  • contributi da riscatto
  • contributi da ricongiunzione
  • contributi volontari.

I contributi “obbligatori”, in quanto dovuti per legge[1], sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente.

Il prelievo dei contributi avviene direttamente dalla busta paga a cura del datore di lavoro, che provvede anche al relativo versamento mensile all’Inps.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

retribuzione lorda annua (valori 2016) % lavoratore % azienda[2] % aliquota complessiva
sino a € 46.123 9,19 23,81 33%
per la quota oltre € 46.123 10,19 23,81 34%

 

Per gli apprendisti
  5,84 11,61 17.45%

 

Per i lavoratori con il solo sistema contributivo
per la quota oltre € 100.324[3] nessuna nessuna nessuna

Riepiloghiamo brevemente le altre tipologie di contribuzione, rinviando ogni informazione e assistenza ai rappresentanti FISAC e al Patronato sindacale INCA-CGIL[4]:

  • contributi figurativi: sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa a “causa di forza maggiore” prevista dalla legge o ha percepito un’indennità a carico dell’Inps (es. congedo per maternità, congedo parentale, permessi L.104/92, servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.);
  • contributi da riscatto: sono contributi che vengono accreditati a seguito dell’accoglimento di specifica domanda da parte del lavoratore di coprire periodi altrimenti privi di contribuzione (es. riscatto del periodo di laurea, dell’aspettativa non retribuita usufruita successivamente al 31.12.1996 e prevista da leggi e contratti, dell’aspettativa per gravi motivi familiari, ecc.). Il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo, cosiddetta “riserva matematica”, corrispondente agli oneri che l’Inps assume con il riconoscimento dei periodi riscattati;
  • contributi da ricongiunzione: sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha chiesto l’unificazione, cioè la “ricongiunzione”, di tutti i suoi contributi presso un unico fondo (es. dalla gestione lavoratori autonomi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.). Lo scopo è quello di ottenere un unico trattamento pensionistico calcolato su tutti i contributi versati nell’arco della vita lavorativa. Dal 1/7/2010 la ricongiunzione è sempre a titolo oneroso[5];
  • contributi volontari: i versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o sospeso l’attività lavorativa (es. periodi di aspettativa non retribuita prevista da leggi e contratti), con lo scopo di perfezionare i requisiti necessari per raggiungere il diritto a pensione e per incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto (es. nel caso di contratto di lavoro a part-time). Il costo del versamenti volontari è pari 32,87% della retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche non consecutive.

Recenti disposizioni legislative hanno previsto la “totalizzazione dei contributi”, vale a dire la possibilità di riunire, senza oneri, i contributi versati in diverse gestioni pensionistiche. In questo modo si permette l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non potrebbero utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata[6].

Maggiorazione dell’anzianità contributiva

Hanno diritto ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione:

  • i lavoratori non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto ad una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di attività svolta[7];
  • i lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ed i lavoratori sordomuti hanno diritto ad una maggiorazione contributiva di 2 mesi ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni[8].

La maggiorazione dell’anzianità contributiva è utile anche ai fini del calcolo della pensione per la quota retributiva[9].

[1] In Italia, dal 1920, tutti coloro che lavorano sono obbligati ad assicurarsi contro i “rischi” dell’invalidità, della vecchiaia e della morte.

[2] A carico dell’azienda ci sono anche le contribuzioni per le altre assicurazioni (disoccupazione, assegni familiari, ecc.).

[3] Massimale di retribuzione pensionabile oltre il quale non maturano diritti di pensione e non si versano contributi (tetto pensionistico). Circolare INPS 11/2016

[4] L’indicazione delle Sedi del Patronato INCA CGIL è reperibile sul sito http://www.inca.it

[5] Circolare INPS n. 126 del 24/9/2010 Punto 2.

[6] In questo caso continua ad applicarsi la disciplina delle “finestre mobili”.

[7] Legge 113/85 Art. 9 Indennità di mansione Comma 2.

[8] Art. 80 comma 3 legge 388/00.

[9] La maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento