LA PENSIONE DI INABILITÀ
Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:
- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità;
- cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa.
La pensione di inabilità non è definitiva e, pertanto, può essere soggetta a revisione.
La prestazione non è cumulabile con l’eventuale rendita INAIL[1] concessa per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza con la rendita stessa.
Per il calcolo della pensione, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata – nel limite massimo di 2.080 contributi settimanali, pari a 40 anni – dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini.
I pensionati di inabilità possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ
Si può ottenere al verificarsi delle seguenti condizioni:
- infermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- anzianità contributiva di almeno 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.
L’assegno ordinario di invalidità ha una validità di tre anni, quindi non è una pensione definitiva.
E’ rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale e dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno viene confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare, ma è soggetto alla normativa sul cumulo con redditi da lavoro: l’assegno di invalidità viene quindi ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.
L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile, ma i superstiti possono beneficiare di pensione indiretta se il titolare dell’assegno possedeva i requisiti pensionistici richiesti.
Trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età prevista dalla nuova normativa per la pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti contributivi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente. (Il periodo in cui l’invalido ha beneficiato dell’assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia).
[1] L’INAIL è l’istituto che risarcisce gli infortuni sul lavoro con assegno rivedibile o rendita vitalizia.